Se l’auto usata non presenta i caratteri indicati nel contratto di acquisto è ammessa la risoluzione del rapporto, ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c.

La vicenda

Con ricorso per Cassazione, il ricorrente aveva evidenziato che, sin dal giudizio di primo grado, aveva domandato la risoluzione del contratto di acquisto di un’auto usata, sull’assunto che la vettura non fosse conforme a quella indicata in contratto, poiché aveva manifestato vizi non compatibili con lo stato di usura dichiarato al momento della vendita; e solo in seguito alla costituzione in giudizio della venditrice aveva allegato le circostanze relative al comportamento doloso di quest’ultima, che aveva fatto dichiarazioni mendaci in ordine al numero di chilometri percorsi dalla vettura e alla data di immatricolazione, oltre ad aver alterato il contachilometri.

L’art. 1490 c.c. stabilisce che “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore“; il successivo art. 1492 c.c. dispone invece, che “Nei casi indicati dall’articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione”.

La Seconda Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 24885/2019) ha accolto il ricorso perché fondato.

Invero, dall’esame degli atti, risultava confermato che il ricorrente, già attore e poi- appellante, avesse formulato la domanda di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c., per la non conformità del bene venduto con quello pattuito, e che in appello avesse argomentato anche sul dolo e sulla malafede del venditore, introducendo la domanda di annullamento del contratto.

Ad ogni modo, hanno aggiunto gli Ermellini, la proposizione della domanda nuova, correttamente ritenuta inammissibile, non avrebbe potuto comportare il venir meno dell’originaria domanda di risoluzione, sulla quale la Corte territoriale era tenuta a pronunciare.

Per tali motivi la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per l’ulteriore corso.

La redazione giuridica

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